Art. 7.

                          Titoli valutabili

    Ai  titoli  valutabili  non  puo'  essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a punti 10.
    Le  categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, sono le seguenti:
      a) titoli di servizio prestato presso lo Stato, Enti pubblici o
Aziende di importanza nazionale, fino ad un massimo di punti 1;
      b) pubblicazioni   scientifiche  attinenti  al  posto  messo  a
concorso,  fino  ad  un  massimo  di  punti  4 (per i lavori stampati
all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione; per i
lavori  stampati  in  Italia  devono  essere  adempiuti  gli obblighi
previsti dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660);
      c) titoli  accademici  e  di studio attinenti al posto messo al
concorso, fino ad un massimo di punti 2;
      d) titoli vari, attinenti al posto messo a concorso, fino ad un
massimo di punti 3.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Non  e'  consentito  il riferimento a documenti e pubblicazioni a
qualsiasi titolo gia' presentati a questa Universita'.
    La  valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione dei criteri
fatta nella seduta preliminare, e' effettuata dopo le prove scritte e
prima  che  si  proceda  alla  correzione  dei relativi elaborati. Il
risultato  di tale valutazione sara' reso noto agli interessati prima
dell'effettuazione delle prove orali.