Art. 7. Titoli valutabili Ai titoli valutabili non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10. Le categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, sono le seguenti: a) titoli di servizio prestato presso lo Stato, Enti pubblici o Aziende di importanza nazionale, fino ad un massimo di punti 1; b) pubblicazioni scientifiche attinenti al posto messo a concorso, fino ad un massimo di punti 4 (per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione; per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660); c) titoli accademici e di studio attinenti al posto messo al concorso, fino ad un massimo di punti 2; d) titoli vari, attinenti al posto messo a concorso, fino ad un massimo di punti 3. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni a qualsiasi titolo gia' presentati a questa Universita'. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.