Allegato C

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL'ATTO  DI  NOTORIETA'  (Art. 4, legge
    4 gennaio 1968, n. 15, art. 2 D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

    Il/La sottoscritto/a nato/a
a   ...............................   il   .........................,
residente in ,
e    domiciliato/a    in    ...................................   via
..................... n. ,
a  conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in
caso  di  falsita' in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli  effetti  della  citata  legge  n. 15/1968  e  sotto  la  propria
personale responsabilita':

                              Dichiara

che  la copia dell'atto unito alla presente dichiarazione e' conforme
all'originale.
    Letto, confermato e sottoscritto
      Cagliari, li' ...../....../............

                                  Il/La dichiarante
                      .........................................
                           (firma per esteso e leggibile)
    Legge  16 giugno 1998, n. 191, art. 2, (modifiche ed integrazioni
alla legge 15 maggio 1997, n. 127):
    Comma 10: all'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma
11 e' sostituito dal seguente:
      "11.  La  sottoscrizione  di  istanze  da  produrre agli organi
dell'amministrazione  pubblica  o  ai gestori o esercenti di pubblici
servizi non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza
del  dipendente  addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a
copia  fotostatica,  ancorche'  non  autenticata,  di un documento di
identita'  del  sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita   nel  fascicolo.  L'istanza  e  la  copia  fotostatica  del
documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti  di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta'
e'  consentita  nei  limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art.
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
    Comma 11:
      Il  comma  11  dell'art.  3  si  interpreta  nel  senso  che la
sottoscrizione   di   istanze   da   produrre   agli   organi   della
amministrazione  pubblica  ed  ai  gestori  o  esercenti  di pubblici
servizi  non  e'  soggetta  ad autentificazione anche nei casi in cui
contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.