Art. 10.

                        Nomina dei vincitori

    La  nomina  dei  vincitori  e' disposta con le modalita' previste
dall'art. 2  della  legge  3 luglio  1998,  n. 210, e dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
    I   vincitori  verranno  inquadrati  nel  ruolo  dei  ricercatori
confermati mantenendo, come assegno ad personam, l'eventuale migliore
trattamento economico in godimento.
    L'assegno   ad   personam   e'  progressivamente  riassorbito  in
relazione alla progressione economica ed agli aumenti stipendiali nel
ruolo dei ricercatori.