Art. 10. Nomina dei vincitori La nomina dei vincitori e' disposta con le modalita' previste dall'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390. I vincitori verranno inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati mantenendo, come assegno ad personam, l'eventuale migliore trattamento economico in godimento. L'assegno ad personam e' progressivamente riassorbito in relazione alla progressione economica ed agli aumenti stipendiali nel ruolo dei ricercatori.