Art. 12.

                   Trattamento dei dati personali

    A  sensi  dell'art. 10,  comma  1,  della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  l'ufficio  concorsi di questa Universita' per le finalita' di
gestione   della  procedura  di  valutazione  comparativa  e  saranno
trattati  anche  in  forma automatizzata, e in seguito alla eventuale
instaurazione  del  rapporto di lavoro, saranno trattati dall'ufficio
personale,   per   finalita'  inerenti  alla  gestione  del  rapporto
medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura di valutazione comparativa.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge,  che  potra'  far  valere nei confronti dell'Universita' degli
studi di Lecce.
    Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati e' il
capo dell'ufficio personale.