Art. 12. Trattamento dei dati personali A sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio concorsi di questa Universita' per le finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e saranno trattati anche in forma automatizzata, e in seguito alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, saranno trattati dall'ufficio personale, per finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, che potra' far valere nei confronti dell'Universita' degli studi di Lecce. Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati e' il capo dell'ufficio personale.