Art. 13. Restituzione dei titoli I membri delle commissioni giudicatrici, al termine dei lavori concorsuali, sono tenuti a restituire a ciascun candidato, tramite gli uffici di segreteria dell'Universita' ed a spese dei destinatari, le pubblicazioni ad essi trasmesse dai candidati. I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni depositate presso l'Universita' entro tre mesi dall'espletamento del concorso. Trascorso tale termine, l'Universita' di Lecce non sara' responsabile, in alcun modo, della suddetta documentazione come, in ogni caso, delle copie delle pubblicazioni inviate ai componenti delle commissioni giudicatrici.