Art. 13.

                       Restituzione dei titoli

    I  membri  delle  commissioni giudicatrici, al termine dei lavori
concorsuali,  sono  tenuti  a restituire a ciascun candidato, tramite
gli uffici di segreteria dell'Universita' ed a spese dei destinatari,
le pubblicazioni ad essi trasmesse dai candidati.
    I  candidati  dovranno  provvedere, a loro spese, al recupero dei
titoli  e  delle  pubblicazioni depositate presso l'Universita' entro
tre mesi dall'espletamento del concorso.
    Trascorso   tale   termine,  l'Universita'  di  Lecce  non  sara'
responsabile,  in  alcun modo, della suddetta documentazione come, in
ogni  caso,  delle  copie  delle  pubblicazioni inviate ai componenti
delle commissioni giudicatrici.