Art. 5. Pubblicazioni dei candidati Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. I candidati potranno inoltrare copia dei titoli e dei documenti, ivi comprese le pubblicazioni, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina della commissione giudicatrice, direttamente ai componenti della commissione presso le sedi indicate. Il candidato dovra' produrre documenti, titoli e pubblicazioni, che ritiene utili ai fini della valutazione in originale, in copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi della legge n. 15/1968, in copia semplice, secondo le forme di esemplificazione delle certificazioni amministrative consentite dall'art. 4 della legge n. 15/1968 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1999, accompagnata da una dichiarazione di atto notorio attestante la conformita' del documento all'originale. L'amministrazione ha comunque la facolta' di verificare la veridicita' e l'autenticita' delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 26 della legge n. 15/1968 e degli artt. 483, 495 e 496 del codice penale.