Art. 5.

                     Pubblicazioni dei candidati

    Per  i  lavori  stampati  all'estero deve risultare la data ed il
luogo  della  pubblicazione.  Per  i lavori stampati in Italia devono
essere  adempiuti  gli  obblighi  previsti  dall'art.  1  del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
    I  candidati potranno inoltrare copia dei titoli e dei documenti,
ivi  comprese  le  pubblicazioni,  entro  dieci  giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del decreto di nomina della
commissione    giudicatrice,   direttamente   ai   componenti   della
commissione presso le sedi indicate.
    Il  candidato  dovra' produrre documenti, titoli e pubblicazioni,
che  ritiene  utili  ai fini della valutazione in originale, in copia
dichiarata  conforme  all'originale, ai sensi della legge n. 15/1968,
in  copia  semplice,  secondo  le  forme  di  esemplificazione  delle
certificazioni  amministrative  consentite  dall'art. 4  della  legge
n. 15/1968  e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1999,  accompagnata  da  una  dichiarazione  di  atto  notorio
attestante la conformita' del documento all'originale.
    L'amministrazione  ha  comunque  la  facolta'  di  verificare  la
veridicita'  e l'autenticita' delle attestazioni prodotte. In caso di
falsa   dichiarazione   sono  applicabili  le  disposizioni  previste
dall'art. 26  della legge n. 15/1968 e degli artt. 483, 495 e 496 del
codice penale.