Art. 6. Costituzione delle commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici saranno costituite con le modalita' di cui all'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, e saranno nominate con decreto del rettore pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nell'albo dell'Universita', in quello della facolta' interessata e sul sito Internet dell'ateneo secondo le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998.