Art. 6.

             Costituzione delle commissioni giudicatrici

    Le  commissioni  giudicatrici saranno costituite con le modalita'
di  cui  all'art.  2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 3
del  decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
e  saranno nominate con decreto del rettore pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale,  nell'albo  dell'Universita',  in  quello  della  facolta'
interessata  e  sul sito Internet dell'ateneo secondo le disposizioni
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998.