Art. 7. Adempimenti delle commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri generali e li consegnano alla segreteria del rettore, che ne assicuri la pubblicita' presso la sede del rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, tengono in considerazione i seguenti criteri: a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori di collaborazione; c) congruenza della complessiva attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per cui e' bandita la procedura; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; e) continuita' temporale della produzione scientifica in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. A fini della valutazione le commissioni faranno ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale, adottando, eventualmente parametri numerici per dare trasparenza ed oggettivita' alla valutazione stessa. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente: a) l'attivita' didattica svolta; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca; e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza; f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di valutazione comparativa nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione del decreto rettorale di nomina delle commissioni stesse. Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di ulteriori due mesi, il detto termine, per motivi comprovati ed eccezionali segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi neppure nel concesso periodo di proroga, il rettore con provvedimento motivato avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica, per ciascun posto bandito, il vincitore della valutazione comparativa.