Art. 7.

             Adempimenti delle commissioni giudicatrici

    Le  commissioni  giudicatrici,  per  procedere  alla  valutazione
comparativa  dei  candidati,  predeterminano  i criteri generali e li
consegnano   alla   segreteria   del  rettore,  che  ne  assicuri  la
pubblicita'  presso  la sede del rettorato e delle facolta' che hanno
richiesto il bando.
    Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli
e   le   pubblicazioni   scientifiche   dei   candidati,  tengono  in
considerazione i seguenti criteri:
      a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
      b) apporto    individuale    del    candidato,   analiticamente
determinato, nei lavori di collaborazione;
      c) congruenza  della complessiva attivita' del candidato con le
discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per cui e'
bandita la procedura;
      d) rilevanza  scientifica  della  collocazione editoriale delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
      e) continuita'   temporale   della  produzione  scientifica  in
relazione  all'evoluzione  delle  conoscenze  nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
    A  fini  della  valutazione  le  commissioni faranno ricorso, ove
possibile,   a   parametri   riconosciuti   in   ambito   scientifico
internazionale,  adottando, eventualmente parametri numerici per dare
trasparenza ed oggettivita' alla valutazione stessa.
    Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:
      a) l'attivita' didattica svolta;
      b) i  servizi  prestati  negli  atenei  e negli enti di ricerca
italiani e stranieri;
      c) l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
      d) i  titoli  di  dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
      e) l'attivita'   in  campo  clinico  relativamente  ai  settori
scientifico-disciplinari   in   cui   sia  richiesta  tale  specifica
competenza;
      f)  l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento di gruppi di
ricerca;
      g) il   coordinamento   di  iniziative  in  campo  didattico  e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
    Le  commissioni  giudicatrici  devono  concludere la procedura di
valutazione   comparativa   nel   termine   di   quattro  mesi  dalla
pubblicazione  del  decreto  rettorale  di  nomina  delle commissioni
stesse.  Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu'
di  ulteriori  due  mesi,  il detto termine, per motivi comprovati ed
eccezionali  segnalati  dal presidente della commissione. Nel caso in
cui  i  lavori  non  siano  conclusi  neppure nel concesso periodo di
proroga, il rettore con provvedimento motivato avvia le procedure per
la  sostituzione  dei  componenti  cui  siano imputabili le cause del
ritardo,  stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.
    Al   termine   dei  lavori  la  commissione,  previa  valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti,  indica,  per  ciascun  posto bandito, il vincitore della
valutazione comparativa.