Art. 8. Prove d'esame Le prove d'esame si articolano in due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale, a cui vengono ammessi i candidati che abbiano riportato almeno i 7/10 del punteggio previsto per le altre due. La prova orale e' pubblica e le convocazioni dei candidati, ammessi alla stessa, saranno effettuate mediante lettera raccomandata a.r., che dovra' pervenire almeno quindici giorni prima della prova. Le prove d'esame si svolgeranno nella sede che l'Universita' riterra' di stabilire; il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara' notificato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Per lo svolgimento delle prove scritte e' concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore. Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.