Art. 8.

                            Prove d'esame

    Le  prove  d'esame  si articolano in due prove scritte, una delle
quali  sostituibile  con una prova pratica, ed una prova orale, a cui
vengono  ammessi  i candidati che abbiano riportato almeno i 7/10 del
punteggio previsto per le altre due.
    La  prova  orale  e'  pubblica  e  le convocazioni dei candidati,
ammessi alla stessa, saranno effettuate mediante lettera raccomandata
a.r., che dovra' pervenire almeno quindici giorni prima della prova.
    Le  prove  d'esame  si  svolgeranno  nella sede che l'Universita'
riterra'  di  stabilire; il diario delle prove, con l'indicazione del
giorno,  del  mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara'
notificato  agli  interessati  tramite  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  non  meno di venti giorni prima dello svolgimento delle
prove stesse.
    Per  lo  svolgimento delle prove scritte e' concesso ai candidati
un tempo massimo di otto ore.
    Per  sostenere  le  prove  suddette,  i candidati dovranno essere
muniti di un valido documento di riconoscimento.