Art. 9.

                       Regolarita' degli atti

    Entro   venti   giorni   dalla   conclusione   delle   operazioni
concorsuali,  il rettore accerta, con proprio decreto, la regolarita'
formale  degli  atti,  dandone comunicazione ai candidati. Il rettore
comunica   al  Ministero  i  dati  relativi  alla  conclusione  delle
procedure  di  valutazione  comparativa,  nonche'  i  nominativi  dei
vincitori  nominati  in  ruolo.  Le  relazioni  di  cui  al  presente
articolo,  con  annessi  i  giudizi  individuali  e  collegiali, sono
pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale del Ministero e rese pubbliche
anche per via telematica.