Art. 9. Regolarita' degli atti Entro venti giorni dalla conclusione delle operazioni concorsuali, il rettore accerta, con proprio decreto, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione delle procedure di valutazione comparativa, nonche' i nominativi dei vincitori nominati in ruolo. Le relazioni di cui al presente articolo, con annessi i giudizi individuali e collegiali, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.