Art. 6.

                        Conferimento incarico

    L'incarico  verra'  conferito  dal  commissario straordinario, ai
sensi   dell'art. 15-ter,  secondo  comma,  del  decreto  legislativo
30 dicembre  1992,  n. 502,  con  provvedimento  motivato  sulla base
dell'elenco  degli  idonei predisposto dalla commissione. L'incarico,
che  ha  durata  quinquennale, potra', per lo stesso periodo o per un
periodo   piu'   breve,   essere  rinnovato.  La  determinazione  del
trattamento  economico  annuo  lordo  viene  rinviata  all'atto della
sottoscrizione del contratto di conferimento dell'incarico.