Art. 11. Valutazione dei titoli Ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987, il 40% del punteggio complessivo, pari a 100 punti, e' attribuito ai titoli e sara' cosi' ripartito: a) alla votazione conseguita nel diploma di laurea in: economia e commercio, scienze bancarie ed assicurative, scienze economiche e bancarie, economia politica, economia aziendale e scienze economiche: sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 12 punti; b) all'anzianita' di servizio prestato presso le universita' e le pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quella richiesta quale requisito di ammissione, sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 12 punti; c) agli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 6 punti; d) alle pubblicazioni scientifiche, sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 4 punti; e) agli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 6 punti. Il periodo di servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' equiparato alla suddetta anzianita' di servizio di cui al punto b) sopra richiamato. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. L'esito della valutazione dei titoli verra' reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale mediante affissione all'albo della stessa sede di esame.