Art. 14. Il vincitore del concorso pubblico, per esami, invitato a stipulare il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per l'assunzione in prova secondo le modalita' previste dal precedente art. 9 dovra' produrre, entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto, la seguente documentazione: 1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti: a) data e luogo di nascita; b) cittadinanza; c) godimento dei diritti politici; d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari; e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti; f) il numero del codice fiscale; g) la composizione del nucleo familiare; h) titolo di studio; i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione e di non coprire cariche in societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa. A termine dell'ultimo comma del gia' citato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare nel termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare (o in sostituzione dello stesso, il vincitore potra' presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione) la dichiarazione di cui al punto 1 per quanto riguarda il titolo di studio e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.