Art. 6.

                          Titoli valutabili

    Il concorso e' per titoli ed esami.
    La  commissione,  previa individuazione dei criteri, procede alla
valutazione  dei  titoli dopo le prove scritte e prima che si proceda
alla correzione delle stesse.
    Il  risultato  della  valutazione  dei  titoli  e' reso noto agli
interessati  prima  della effettuazione della prova orale, attraverso
l'affissione  del relativo elenco all'albo ufficiale e presso la sede
dove avra' luogo la prova orale.
    Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non superiore
a 10/30 o equivalente.
    I   titoli   valutabili  ed  il  punteggio  massimo  agli  stessi
attribuibile sono i seguenti:
      a) titolo di studio: fino ad un massimo di punti 3;
      b) pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 3;
      c) diplomi  od  attestati  di specializzazione e qualificazione
professionale  o  altra  idonea  documentazione  da cui sia possibile
dedurre  attitudini  professionali  in  relazione  alle  mansioni  da
svolgere: fino ad un massimo di punti 1;
      d) dottorato di ricerca: fino ad un massimo di punti 3.
    I  suddetti  titoli dovranno essere prodotti in originale o copia
autenticata  e dovranno pervenire, in allegato alla domanda, entro il
termine  di  scadenza  previsto per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
    In  luogo  della  copia  autenticata  dei  titoli  potra'  essere
presentata  fotocopia  degli stessi accompagnata da una dichiarazione
sostitutiva  di  atto  notorio nella quale si attesti che i documenti
medesimi sono conformi agli originali.
    In  quest'ultimo  caso,  all'intera  documentazione dovra' essere
allegata   copia,   anche   non   autenticata,  di  un  documento  di
riconoscimento in corso di validita'.
    L'amministrazione  si  riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto di tale dichiarazione sostitutiva.
    I  lavori  redatti  in  collaborazione possono essere considerati
come  titoli  utili,  solo  ove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto  dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore
del  candidato,  per  la  parte  che  lo  riguarda.  Possono  essere,
pertanto, allegate ai lavori di cui sopra dichiarazioni congiunte con
gli  altri  coautori  che attestino il contributo individuale di ogni
singolo coautore.
    Non  e'  consentito il riferimento a titoli presentati a questa o
ad  altra  amministrazione o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo  originale  redatta dalla competente rappresentanza consolare o
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.