Art. 7.
    Le  pubblicazioni  che  non  risultino inviate nel termine di cui
sopra,  non potranno essere prese in considerazione dalla commissione
giudicatrice.
    Il  presente  provvedimento  viene  registrato  ed inserito nella
raccolta del decreti di questo ateneo.
      Chieti, 9 marzo 2000
                                           Il rettore: Cuccurullo