Art. 12. Restituzione della documentazione I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero della documentazione presentata a questa Universita' entro tre mesi dalla definizione delle procedura. Trascorso tale termine questa Universita' disporra' del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilita'. Tale restituzione sara' effettuata salvo eventuale contenzioso in atto.