Art. 12.

                  Restituzione della documentazione

    I  candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero della
documentazione  presentata  a questa Universita' entro tre mesi dalla
definizione   delle   procedura.   Trascorso   tale   termine  questa
Universita'  disporra'  del  materiale  secondo  le proprie esigenze,
senza  alcuna  responsabilita'.  Tale  restituzione  sara' effettuata
salvo eventuale contenzioso in atto.