Art. 3.

             Domanda di ammissione - Termini e modalita'

      A) Domanda di ammissione
    Per   partecipare  alla  valutazione  comparativa,  il  candidato
compila  il  modulo  secondo  il modello allegato B al presente bando
(fornito  anche  per  via telematica al seguente indirizzo telematico
www.  univoma.itsmm/personale/home/html), indicando obbligatoriamente
il  codice  di identificazione personale (codice fiscale). La domanda
redatta  in carta semplice debitamente firmata, dovra' essere inviata
a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento al magnifico rettore
dell'Universita'  degli studi "La Sapienza" di Roma, ripartizione II,
personale  -  P.le  Aldo  Moro,  5  -  00185  Roma,  entro il termine
perentorio,  a  pena  di esclusione, di giorni trenta a decorrere dal
giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione del presente decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale.  A  tal  fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
    In  alternativa  la domanda potra' essere consegnata a mano entro
il  suddetto  termine  presso  il settore concorsi gia' indicato, dal
lunedi'  al  venerdi' dalle ore 10 alle ore 14. A tal fine fara' fede
la  ricevuta rilasciata dall'ufficio stesso. Non fara' invece fede la
data di compilazione per via telematica.
    Qualora  il  termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
    Non  saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle  prive  dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa,
dovessero essere prodotte oltre il termine sopra indicato.
    All'esterno  del  plico contenente la domanda di partecipazione e
la  relativa  documentazione  dovra'  essere  riportata  la dicitura:
"Valutazione   comparativa   riservata   a   posti   di   ricercatore
universitario   confermato   legge   14 gennaio   1999,   n. 4,   con
l'indicazione  del  settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale
l'interessato  ha diritto a partecipare, il codice di identificazione
personale  (codice  fiscale),  la  facolta',  oltre a nome, cognome e
indirizzo del candidato.
    Il  candidato  dovra'  indicare  con  chiarezza la facolta' ed il
settore  scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso
alla valutazione comparativa.
    L'Amministrazione   non  assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito   da  parte  del  candidato  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne  per  eventuali  disguidi  postali  o telegrafici non imputabili a
colpa  dell'Amministrazione  stessa, o comunque imputabili a fatto di
terzi,  a caso fortuito o forza maggiore, ne per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
    I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizione
contenute  nella  legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno specificare
nella  domanda  l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonche'  l'eventuale  necessita'  di tempi aggiuntivi allo volgimento
delle prove d'esame.
    Nella   domanda  dovra'  essere  indicato  il  domicilio  che  il
candidato elegge i fini della valutazione comparativa. Ogni eventuale
variazione   dovra   essere   comunicata  all'ufficio  cui  e'  stata
indirizzata l'istanza di partecizione.
    Ai sensi dell'art. 3, punto 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
non   e'  richiesta  l'autentificazione  della  sottoscrizione  della
domanda.
    Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:
      a) attestazione  relativa  all'attivita'  di ricerca rilasciata
dal  preside  di  facolta'  di  afferenza, con le modalita' di cui al
citato comma 10, dell'art. 1 della legge n. 4/1999;
      b) curriculum;
      c) elenco  delle  pubblicazioni e dei lavori originali prodotti
che  saranno  presentati  con le modalita' di cui al successivo punto
B);
      d) elenco  di tutti i documenti e titoli che si ritengono utili
ai  fini  della  valutazione comparativa, ivi compresi gli atti della
facolta'  risalenti al periodo di svolgimento dell'attivita' prestata
presso  questo Ateneo, che saranno presentati con le modalita' di cui
al successivo punto B).
    Ai sensi della lettera d) della legge 3 luglio 1998, n. 210, ogni
candidato potra' presentare non piu' di 10 pubblicazioni scientifiche
per  la  valutazione  comparativa  tra  quelle  che,  a suo giudizio,
riterra di maggiore interesse scientifico.
    Nella  domanda  l'interessato  dovra' inoltre dichiarare sotto la
propria responsabilita':
      1) cognome e nome;
      2) luogo e data di nascita;
      3) il codice di identificazione personale (codice fiscale);
      4) la residenza;
      5)  la  data  di assunzione in ruolo, la qualifica e il profilo
rivestito, la durata dell'attivita' di ricerca svolta.
    B) Titoli valutabili e pubblicazioni
    Le  pubblicazioni  ed  i  titoli  di  cui  ai punti c) e d) della
lettera A) del presente articolo, unitamente agli elenchi debitamente
firmati  e  prodotti in duplice copia (di cui una copia allegata alla
domanda  e  l'altra  al plico contenente le pubblicazioni e i titoli)
che  dovra' essere consegnato a mano o inviato con le modalita' sopra
indicate  presso  la  sede  dell'Universita'  entro lo stesso termine
perentorio della presentazione della relativa domanda.
    Non  saranno  presi in considerazioni i titoli e le pubblicazioni
consegnati o spediti dopo il termine di cui al precedente comma.
    All'esterno  del  plico  contenente  le  pubblicazioni e i titoli
dovra'   essere  riportata  la  dicitura:  "pubblicazioni  e  titoli:
Valutazione    comparativa   riservata   a   posti   di   ricercatore
universitario   confermato,   legge   14 gennaio   1999,   n. 4,  con
l'indicazione  nella  facolta' e del settore scientifico-disciplinare
per   il  quale  l'interessato  intende  partecipare,  il  codice  di
identificazione  personale (codice fiscale), nonche' il nome, cognome
e indirizzo del candidato.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a  titoli  o  pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni,  o  a  titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
    I  documenti,  i  titoli, nonche' le pubblicazioni possono essere
presentati  in  originale  o copia conforme all'originale. Ai sensi e
per gli effetti delle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 15  maggio 1997,
n. 127,  i  documenti  ed  i  titoli nonche' le pubblicazioni possono
essere  autocertificati  con  le  modalita' e nei casi previsti dagli
articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
    Le  dichiarazioni  sostitutive  dall'atto  di  notorieta'  devono
essere sottoscritte in presenza del personale addetto al ricevimento,
oppure,  se  vengono  richiamate  nell'istanza deve essere allagata a
queste fotocopia di un documento di riconoscimento.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
consolare  ovvero  da  un  traduttore  ufficiale,  oppure puo' essere
allegata   una  traduzione  in  lingua  italiana  unitamente  ad  una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta' che ne attesti la
conformita' al testo straniero.
    Per  i  lavori  stampati  all'estero  deve risultare la data e il
luogo  di  pubblicazione.  Per  i  lavori  stampati in Italia debbono
essere  adempiuti  gli  obblighi  previsti  dall'art. 1  del  decreto
legislativo   luogotenenziale  31 agosto  1945,  n. 660,  di  seguito
riportato:  "Ogni  stampatore  ha  l'obbligo  di consegnare, per ogni
qualsivoglia  suo  stampato  o  pubblicazione, quattro esemplari alla
Prefettura  della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un  esemplare  alla  locale procura delle Repubblica". Ai sensi delle
legge  n. 15/1968  e  n. 127/1997 il candidato puo', sotto la propria
responsabilita' rilasciare apposita autocertificazione.
    Tuttavia  per  le  procedure  riguardanti materie linguistiche e'
ammessa  la  presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od
in una delle lingue per le quali e' bandita la procedura.