Art. 3. Domanda di ammissione - Termini e modalita' A) Domanda di ammissione Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila il modulo secondo il modello allegato B al presente bando (fornito anche per via telematica al seguente indirizzo telematico www. univoma.itsmm/personale/home/html), indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale). La domanda redatta in carta semplice debitamente firmata, dovra' essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al magnifico rettore dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, ripartizione II, personale - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. In alternativa la domanda potra' essere consegnata a mano entro il suddetto termine presso il settore concorsi gia' indicato, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 14. A tal fine fara' fede la ricevuta rilasciata dall'ufficio stesso. Non fara' invece fede la data di compilazione per via telematica. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine sopra indicato. All'esterno del plico contenente la domanda di partecipazione e la relativa documentazione dovra' essere riportata la dicitura: "Valutazione comparativa riservata a posti di ricercatore universitario confermato legge 14 gennaio 1999, n. 4, con l'indicazione del settore scientifico-disciplinare per il quale l'interessato ha diritto a partecipare, il codice di identificazione personale (codice fiscale), la facolta', oltre a nome, cognome e indirizzo del candidato. Il candidato dovra' indicare con chiarezza la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso alla valutazione comparativa. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizione contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi allo volgimento delle prove d'esame. Nella domanda dovra' essere indicato il domicilio che il candidato elegge i fini della valutazione comparativa. Ogni eventuale variazione dovra essere comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di partecizione. Ai sensi dell'art. 3, punto 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non e' richiesta l'autentificazione della sottoscrizione della domanda. Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda: a) attestazione relativa all'attivita' di ricerca rilasciata dal preside di facolta' di afferenza, con le modalita' di cui al citato comma 10, dell'art. 1 della legge n. 4/1999; b) curriculum; c) elenco delle pubblicazioni e dei lavori originali prodotti che saranno presentati con le modalita' di cui al successivo punto B); d) elenco di tutti i documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della valutazione comparativa, ivi compresi gli atti della facolta' risalenti al periodo di svolgimento dell'attivita' prestata presso questo Ateneo, che saranno presentati con le modalita' di cui al successivo punto B). Ai sensi della lettera d) della legge 3 luglio 1998, n. 210, ogni candidato potra' presentare non piu' di 10 pubblicazioni scientifiche per la valutazione comparativa tra quelle che, a suo giudizio, riterra di maggiore interesse scientifico. Nella domanda l'interessato dovra' inoltre dichiarare sotto la propria responsabilita': 1) cognome e nome; 2) luogo e data di nascita; 3) il codice di identificazione personale (codice fiscale); 4) la residenza; 5) la data di assunzione in ruolo, la qualifica e il profilo rivestito, la durata dell'attivita' di ricerca svolta. B) Titoli valutabili e pubblicazioni Le pubblicazioni ed i titoli di cui ai punti c) e d) della lettera A) del presente articolo, unitamente agli elenchi debitamente firmati e prodotti in duplice copia (di cui una copia allegata alla domanda e l'altra al plico contenente le pubblicazioni e i titoli) che dovra' essere consegnato a mano o inviato con le modalita' sopra indicate presso la sede dell'Universita' entro lo stesso termine perentorio della presentazione della relativa domanda. Non saranno presi in considerazioni i titoli e le pubblicazioni consegnati o spediti dopo il termine di cui al precedente comma. All'esterno del plico contenente le pubblicazioni e i titoli dovra' essere riportata la dicitura: "pubblicazioni e titoli: Valutazione comparativa riservata a posti di ricercatore universitario confermato, legge 14 gennaio 1999, n. 4, con l'indicazione nella facolta' e del settore scientifico-disciplinare per il quale l'interessato intende partecipare, il codice di identificazione personale (codice fiscale), nonche' il nome, cognome e indirizzo del candidato. Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. I documenti, i titoli, nonche' le pubblicazioni possono essere presentati in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi e per gli effetti delle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 15 maggio 1997, n. 127, i documenti ed i titoli nonche' le pubblicazioni possono essere autocertificati con le modalita' e nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Le dichiarazioni sostitutive dall'atto di notorieta' devono essere sottoscritte in presenza del personale addetto al ricevimento, oppure, se vengono richiamate nell'istanza deve essere allagata a queste fotocopia di un documento di riconoscimento. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica consolare ovvero da un traduttore ufficiale, oppure puo' essere allegata una traduzione in lingua italiana unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che ne attesti la conformita' al testo straniero. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, di seguito riportato: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale procura delle Repubblica". Ai sensi delle legge n. 15/1968 e n. 127/1997 il candidato puo', sotto la propria responsabilita' rilasciare apposita autocertificazione. Tuttavia per le procedure riguardanti materie linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali e' bandita la procedura.