Art. 4. Responsabile del procedimento Con provvedimento rettorale e' nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente. Il responsabile del procedimento assicura in ogni fase la pubblicita' degli atti del procedimento concorsuale, nonche', a richiesta del presidente della commissione giudicatrice ogni altro adempimento amministrativo.