Art. 4.

                    Responsabile del procedimento

    Con   provvedimento   rettorale   e'  nominato,  ai  sensi  degli
articoli 4,  5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile
del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto
della normativa vigente.
    Il  responsabile  del  procedimento  assicura  in  ogni  fase  la
pubblicita'  degli  atti  del  procedimento  concorsuale,  nonche', a
richiesta  del  presidente  della commissione giudicatrice ogni altro
adempimento amministrativo.