Art. 5. Valutazione del titoli e prove di esame Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1988 le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, stabiliscono i criteri di massima e li trasmettono al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e della facolta' che ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione. Il criterio della personalita' scientifica del candidato come risulta dal curriculum e dai titoli, ferma la congruenza delle pubblicazioni e dei titoli con il settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la valutazione comparativa, ha in assoluto valore preminente e costituisce il parametro di ammissione alle successive fasi della valutazione. Per il fine di cui sopra la commissione fara' ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare, specificamente: a) l'attivita' didattica svolta; b) i servizi prestati negli Atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca; e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza; f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Al termine della valutazione dei titoli si svolgono le prove di esame che consistono in: due prove scritte (una delle quali sostituita, ove previsto, da una prova pratica) e in una prova orale. Il diario delle prime due prove con l'indicazione della sede in cui le medesime avranno luogo, sara' notificato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione con l'indicazione del giudizio espresso dalla commissione riportato in ciascuna delle prove scritte (o della prova scritta e di quella pratica). La convocazione per la prova orale avviene ugualmente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da notificare agli interessati almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido. Le prove orali sono pubbliche.