Art. 5.

               Valutazione del titoli e prove di esame

    Ai  sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto del Presidente
della   Repubblica   n. 390/1988  le  commissioni  giudicatrici,  per
procedere  alla valutazione comparativa dei candidati, stabiliscono i
criteri di massima e li trasmettono al responsabile del procedimento,
il  quale  ne  assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e
della   facolta'   che   ha   richiesto  il  bando.  I  criteri  sono
pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori
della Commissione.
    Il  criterio  della  personalita'  scientifica del candidato come
risulta  dal  curriculum  e  dai  titoli,  ferma  la congruenza delle
pubblicazioni  e  dei  titoli con il settore scientifico-disciplinare
per  il  quale  e' bandita la valutazione comparativa, ha in assoluto
valore  preminente  e  costituisce  il  parametro  di ammissione alle
successive fasi della valutazione.
    Per  il  fine  di  cui  sopra  la  commissione fara' ricorso, ove
possibile,   a   parametri   riconosciuti   in   ambito   scientifico
internazionale.
    Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare, specificamente:
      a) l'attivita' didattica svolta;
      b) i  servizi  prestati  negli  Atenei e negli enti di ricerca,
italiani e stranieri;
      c)  l'attivita'  di  ricerca,  comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
      d) i  titoli  di  dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
      e) l'attivita'   in  campo  clinico  relativamente  ai  settori
scientifico-disciplinari   in   cui   sia  richiesta  tale  specifica
competenza;
      f) l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di gruppi di
ricerca;
      g) il   coordinamento   di  iniziative  in  campo  didattico  e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
    Al  termine  della valutazione dei titoli si svolgono le prove di
esame che consistono in:
      due prove scritte (una delle quali sostituita, ove previsto, da
una prova pratica) e in una prova orale.
    Il  diario  delle prime due prove con l'indicazione della sede in
cui  le  medesime  avranno  luogo,  sara' notificato agli interessati
tramite  raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
    Ai  candidati  che conseguono l'ammissione alla prova orale sara'
data  comunicazione  con  l'indicazione  del  giudizio espresso dalla
commissione  riportato in ciascuna delle prove scritte (o della prova
scritta e di quella pratica).
    La  convocazione  per  la  prova orale avviene ugualmente a mezzo
raccomandata  con  ricevuta di ritorno da notificare agli interessati
almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
    Le prove orali sono pubbliche.