Art. 6.

                      Commissioni esaminatrici

    Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del rettore
e  sono  composte da tre membri di cui uno designato dal consiglio di
facolta'  che ha richiesto il bando e due elettivi, ai sensi e con le
modalita'  procedurali  previste  dall'art. 3  del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 30/1998.
    Il  decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice e'
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana e
consultabile  per  via  telematica.  Dalla data di tale pubblicazione
decorre  il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
    In  caso  di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi
di  indisponibilita'  degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei
casi  previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  19 ottobre  1998,  n. 390, nelle commissioni giudicatrici
subentra  il docente non eletto che abbia riportato il maggior numero
di voti.
    La  sostituzione del componente designato avviene con le medesime
modalita' di cui all'art. 3 comma 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1998.
    Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.