Art. 7.

               Termine di conclusione del procedimento

    La commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data
di  pubblicazione  del  decreto  rettorale di nomina. Il rettore puo'
prorogare,  per  una  sola  volta  e  per non piu' di quattro mesi il
termine  per  la  conclusione  della  procedura,  per  comprovati  ed
eccezionali  motivi  segnalati  dal presidente della commissione. Nel
caso  in  cui  i  lavori  non  si  siano conclusi dopo la proroga, il
rettore,  con  provvedimento  motivato,  avvia  le  procedure  ner la
sostituzione  dei  componenti  cui  siano  imputabili  le  cause  del
ritardo,  stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
de lavori.