Art. 8.

                   Verifica degli atti concorsuali

    La  commissione,  conclusi i lavori, consegna al responsabile del
procedimento,  gli  atti  concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura.
    Il  rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati   attraverso  affissione  del  provvedimento  all'albo  del
rettorato  nonche'  mediante  pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale.
Qualora  riscontri  vizi  di forma rinvia, entro il predetto termine,
con   provvedimento  motivato,  gli  atti  alla  commissione  per  la
regolarizzazione,  stabilendone  il  termine.  Con successivo decreto
nomina i vincitori della valutazione comparativa.
    La   relazione  formulata  dalla  commissione  giudicatrice,  con
annessi  i  giudizi  individuali  e  collegiali,  e'  pubblicata  nel
Bollettino  ufficiale  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.