Art. 9.

                     Presentazione del documenti

    Il  vincitore,  nel  termine perentorio che gli verra' assegnato,
dovra'  presentare  il  certificato  medico  rilasciato dalla azienda
sanitaria  locale competente per territorio, o, da un medico militare
in  servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato
e'  fisicamente  idoneo  all'impiego  al quale aspira ed e' esente da
imperfezioni   che  possono  comunque  influire  sul  rendimento  del
servizio.   Il   certifato   medico  dovra'  riportare  l'indicazione
dell'avvenuto  accertamento  sierologico,  ai sensi dell'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n, 837.
    Ai  soggetti  riconosciuti  handicappati  ai  sensi  della  legge
5 febbraio  1992,  n. 104,  saranno  applicate le disposizioni di cui
all'art. 22 della legge stessa.
    L'amministrazione  ha  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori della valutazione comparativa.