Art. 11.

                      Verifica attivita' svolta

    L'Universita'  procedera'  annualmente,  sulla  base  di  criteri
predeterminati   dagli   organi   competenti   secondo  i  rispettivi
ordinamenti, alla verifica dell'attivita' svolta.
    La  continuita' del rapporto di lavoro e' subordinata al giudizio
sulla  verifica  dell'attivita'  svolta  con  riguardo  agli obblighi
contrattuali.