Art. 12. Recesso motivato La risoluzione del rapporto di lavoro si verifica per: a) raggiunti limiti di eta'; b) dimissioni volontarie; c) licenziamento. Il rapporto di lavoro puo' essere interrotto in ogni momento per volontarie dimissioni da parte del collaboratore linguistico. Il recesso da parte dell'Universita' puo' avvenire per giusta e comprovata causa o giustificato motivo ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, della legge n. 604/1966 e dell'art. 18 della legge n. 300/1970 e successive modificazioni. L'esito negativo della verifica annuale dell'attivita' svolta dal collaboratore linguistico a tempo determinato, o la riduzione dell'attivita' di formazione linguistica, deliberata dai competenti organi accademici, costituisce per l'Universita' giustificato motivo di recesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 comma 90 del C.C.N.L. Qualora sopraggiunte esigenze di servizio ed una rinnovata verifica delle compatibilita' di bilancio lo dovessero rendere necessario, i componenti organi accademici potranno deliberare il motivato recesso dai contratti. Il termine di preavviso scritto, sia in caso di licenziamento sia in caso di dimissioni, e' stabilito in trenta giorni.