Art. 12.

                          Recesso motivato

    La risoluzione del rapporto di lavoro si verifica per:
      a) raggiunti limiti di eta';
      b) dimissioni volontarie;
      c) licenziamento.
    Il  rapporto di lavoro puo' essere interrotto in ogni momento per
volontarie dimissioni da parte del collaboratore linguistico.
    Il  recesso  da parte dell'Universita' puo' avvenire per giusta e
comprovata  causa  o  giustificato motivo ai sensi dell'art. 2119 del
codice  civile,  della  legge  n. 604/1966 e dell'art. 18 della legge
n. 300/1970 e successive modificazioni.
    L'esito negativo della verifica annuale dell'attivita' svolta dal
collaboratore   linguistico  a  tempo  determinato,  o  la  riduzione
dell'attivita'  di  formazione linguistica, deliberata dai competenti
organi  accademici, costituisce per l'Universita' giustificato motivo
di  recesso  ai  sensi  di  quanto previsto dall'art. 51 comma 90 del
C.C.N.L.
    Qualora  sopraggiunte  esigenze  di  servizio  ed  una  rinnovata
verifica  delle  compatibilita'  di  bilancio  lo  dovessero  rendere
necessario,  i  componenti  organi  accademici potranno deliberare il
motivato recesso dai contratti.
    Il termine di preavviso scritto, sia in caso di licenziamento sia
in caso di dimissioni, e' stabilito in trenta giorni.