Art. 7.

               Documenti per la stipula del contratto

    L'Universita'  provvedera'  alla  stipula  del  contratto secondo
l'ordine  di  graduatoria  sulla base delle esigenze dell'Universita'
stessa  e  compatibilmente  con le proprie risorse di bilancio. A tal
fine,   il  concorrente  utilmente  collocato  in  graduatoria  sara'
invitato   alla   stipula  e  dovra'  presentare  (o  far  pervenire)
all'Universita'  entro  il  termine  perentorio di trenta giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i
seguenti documenti:
      per i candidati italiani o comunitari:
        1)  copia  autenticata  del  diploma  di  laurea  o documento
sostitutivo o certificato di laurea;
        2) certificato medico (di data non anteriore a sei mesi dalla
richiesta)  rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale
sanitario  del Comune di residenza, o equipollente, dal quale risulti
che  il  candidato  e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale ha
prodotto  istanza  di  partecipazione  ed  e'  esente  da  difetti ed
imperfezioni   che  possono  comunque  influire  sul  rendimento  del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi  dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
    Il  certificato,  ove rilasciato dalle competenti autorita' dello
Stato  afferente  alla  Comunita'  europea  di  cui  lo  straniero e'
cittadino, deve essere conforme alle disposizioni vigenti nello Stato
stesso   e   deve,  altresi',  essere  legalizzato  dalle  competenti
autorita' consolari italiane;
        3)  dichiarazione  ai  sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio  1968  n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 da cui risulti:
          a) data e luogo di nascita;
          b) cittadinanza;
          c) godimento dei diritti politici;
          d) la   posizione   agli   effetti  dell'adempimento  degli
obblighi militari;
          e) l'inesistenza   di   condanne   penali  che  impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
          f) il numero del codice fiscale;
        4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa a
incompatibilita'  e  cumulo  di  impieghi di cui agli articoli 60 e a
seguire,  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 3/57 (art. 16,
comma 5 C.C.N.L. Universita').
    La   dichiarazione   relativa   al   punto   c)   deve  riportare
l'indicazione  del  possesso  del requisito alla data di scadenza del
bando.
      per i candidati extracomunitari:
        a) originale  del  titolo  di  studio  o copia autenticata, o
documento sostitutivo o certificato di laurea;
        b) certificato di nascita;
        c) certificato   equipollente  al  certificato  generale  del
casellario  giudiziale  rilasciato  dalla  competente autorita' dello
Stato  di  cui  lo  straniero  e'  cittadino. Se lo stesso risiede in
Italia,  oltre  al  certificato  anzidetto,  deve presentare anche il
certificato generale del casellario giudiziale italiano;
        d) certificato  medico  rilasciato  da  un  medico  militare,
provinciale   o  ufficiale  sanitario  del  Comune  di  residenza,  o
equipollente, da quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo
all'impiego  per il quale ha prodotto istanza di partecipazione ed e'
esente  da  difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul
rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento
sierologico  ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il   certificato  deve  contenere  l'espressa  dichiarazione  che  il
candidato  e'  esente  da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica;
        e) certificato attestante la cittadinanza;
        f) certificato attestante il godimento dei diritti politici;
        g) dichiarazione  di  cui  all'art. 16, quinto comma C.C.N.L.
Universita'.
    Ad eccezione di quello richiesto al punto a), tutti i certificati
dovranno  essere  di  data  non  anteriore a sei mesi di quella della
richiesta.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  extracomunitario  e' cittadino debbono essere
conformi  alle  disposizioni  vigenti  nello  Stato stesso e debbono,
altresi',  essere  legalizzati  dalle  competenti autorita' consolari
italiane.
    Ai  certificati  redatti in lingua straniera deve essere allegata
una  traduzione,  in  lingua  italiana, certificata conforme al testo
straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I cittadini extracomunitari dovranno essere in possesso, all'atto
della stipula, del relativo permesso di soggiorno.