Art. 7. Documenti per la stipula del contratto L'Universita' provvedera' alla stipula del contratto secondo l'ordine di graduatoria sulla base delle esigenze dell'Universita' stessa e compatibilmente con le proprie risorse di bilancio. A tal fine, il concorrente utilmente collocato in graduatoria sara' invitato alla stipula e dovra' presentare (o far pervenire) all'Universita' entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti: per i candidati italiani o comunitari: 1) copia autenticata del diploma di laurea o documento sostitutivo o certificato di laurea; 2) certificato medico (di data non anteriore a sei mesi dalla richiesta) rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del Comune di residenza, o equipollente, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale ha prodotto istanza di partecipazione ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica. Il certificato, ove rilasciato dalle competenti autorita' dello Stato afferente alla Comunita' europea di cui lo straniero e' cittadino, deve essere conforme alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e deve, altresi', essere legalizzato dalle competenti autorita' consolari italiane; 3) dichiarazione ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 da cui risulti: a) data e luogo di nascita; b) cittadinanza; c) godimento dei diritti politici; d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari; e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego; f) il numero del codice fiscale; 4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa a incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui agli articoli 60 e a seguire, decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57 (art. 16, comma 5 C.C.N.L. Universita'). La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. per i candidati extracomunitari: a) originale del titolo di studio o copia autenticata, o documento sostitutivo o certificato di laurea; b) certificato di nascita; c) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino. Se lo stesso risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano; d) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del Comune di residenza, o equipollente, da quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale ha prodotto istanza di partecipazione ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica; e) certificato attestante la cittadinanza; f) certificato attestante il godimento dei diritti politici; g) dichiarazione di cui all'art. 16, quinto comma C.C.N.L. Universita'. Ad eccezione di quello richiesto al punto a), tutti i certificati dovranno essere di data non anteriore a sei mesi di quella della richiesta. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero extracomunitario e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Ai certificati redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I cittadini extracomunitari dovranno essere in possesso, all'atto della stipula, del relativo permesso di soggiorno.