Art. 3-bis T i t o l i I candidati che concorrono sui posti riservati di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987, cosi' come indicato all'art. 1, comma 1, del presente bando, devono allegare alla domanda i titoli che intendono presentare per la valutazione. Sono valutabili: i titoli di studio rispettivamente previsti per l'accesso ai singoli profili professionali dal decreto ministeriale 20 maggio 1983, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' l'anzianita' di servizio presso le universita' e le pubbliche amministrazioni, gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, gli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni. Il periodo di servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' equiparato alla suddetta anzianita' di servizio. Ai suddetti titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non superiore a un terzo del totale del punteggio, cosi' come specificato nella tabella allegata al presente bando (allegato 3). I titoli, in carta semplice, possono essere allegati alla domanda in originale, in copia autenticata, o in fotocopia con unita autodichiarazione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', che attesti che i titoli presentati sono conformi all'originale. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' non e' piu' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a fotocopia non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, tali titoli sono altresi' comprovabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione che, per poter essere valutate dalla commissione, dovranno contenere tutti gli elementi e dati essenziali del certificato sostituto. Per quanto riguarda l'anzianita' di servizio, la certificazione prodotta (o l'eventuale dichiarazione sostitutiva) dovra' precisare ogni eventuale periodo di interruzione dell'attivita' di servizio non utile ai fini giuridici ed economici. Si precisa che, con riguardo ai titoli relativi agli incarichi svolti nell'ambito di rapporti di servizio presso universita' e pubbliche amministrazioni, verranno presi in considerazione solo gli incarichi per i quali vi sia stato un formale atto di assegnazione. Resta salva la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire a questa amministrazione successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996, la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli e la valutazione dei titoli stessi dei singoli concorrenti si effettuera' dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali mediante affissione all'albo della sede d'esame.