Art. 5. Preselezione - Prove d'esame - Comunicazioni ai candidati Gli esami consisteranno in una prova scritta, ed in una prova orale come specificato nel programma d'esame allegato al presente bando (allegato 2). Tali prove sono volte a verificare le capacita' tecnico-professionali del candidato, la maturita' di pensiero, le conoscenze culturali e le attitudini teorico-pratiche rilevanti per lo svolgimento delle mansioni pertinenti al posto messo a concorso. Ove il numero dei candidati ammessi al concorso lo rendesse necessario l'amministrazione procedera' ad effettuare una prova preselettiva di accesso alle prove scritte, tramite una serie di test a risposta multipla. A tale scopo l'amministrazione potra' avvalersi di societa', enti o proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata specializzazione. Conseguiranno l'ammissione alle prove scritte i candidati utilmente classificati entro il quattrocentesimo posto della graduatoria di preselezione compresi i candidati classificatisi a parimerito al quattrocentesimo posto. L'assenza dalla prova preselettiva comporta l'esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa. Il diario della prova scritta (o dell'eventuale preselezione) sara' comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime mediante raccomandata a.r. Per la prova scritta, cosi' come per la preselezione i concorrenti non potranno portare con se' libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo ne' potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere consegnate prima dell'inizio delle prove al personale di vigilanza, il quale provvedera' a restituirle al termine delle stesse, senza peraltro assumere alcuna responsabilita' circa il loro contenuto. I candidati non potranno, altresi', utilizzare macchine calcolatrici o personal computer di alcun genere, ne' potranno accedere alla sede d'esame muniti di telefono cellulare acceso. Solo per la prova scritta i candidati potranno consultare dizionari e testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. L'avviso per la presentazione al colloquio sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo mediante raccomandata a.r. Tale termine decorre dalla consegna delle raccomandate, da parte dell'amministrazione, al servizio postale. L'amministrazione non assume responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Ai medesimi sara' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione predispone l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco verra' affisso all'albo della sede degli esami. Il colloquio si intendera' superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il punteggio finale sara' dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, della votazione conseguita nel colloquio e del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli prodotti. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d'esame, l'esclusione dal concorso stesso. L'esclusione verra' comunicata all'interessato. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame (compresa l'eventuale fase preselettiva) i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata; b) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni ed integrazioni; c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identita'.