Art. 9. Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro I vincitori, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione, saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r. o nota telegrafica, a presentare entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro un certificato medico attestante l'idoneita' fisica alle mansioni ed e' esonerato dalla presentazione di ogni altra documentazione. La copia integrale dello stato matricolare aggiornato sara' acquisita d'ufficio. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1 e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tale caso l'amministrazione, valutati i motivi, proroga il termine per l'assunzione compatibilmente con le esigenze di servizio. Il nuovo assunto sara' invitato a regolarizzare entro trenta giorni dalla data della nuova richiesta da parte dell'amministrazione, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.