Art. 7.
    La  graduatoria  dei  vincitori  comprende  nell'ordine  i  primi
classificati  nella  graduatoria  di  merito, in numero pari a quello
delle borse messe a concorso.
    Le   borse   sono  conferite  con  provvedimento  del  presidente
dell'OGS.
    Le  borse  che restino disponibili per rinuncia dei vincitori, ai
sensi  del  successivo art. 8, potranno essere assegnate ai candidati
risultati  idonei  nell'ordine  della graduatoria entro il termine di
dodici   mesi   dalla   data   di   espletamento  del  concorso,  con
provvedimento del presidente dell'OGS.