Art. 8.
    Decadono dal diritto alla borsa coloro che non facciano pervenire
all'OGS   entro   il  quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  di
ricevimento  della  comunicazione dell'assegnazione, dichiarazione di
accettare  la  borsa  stessa e coloro che, dopo averla accettata, non
diano  inizio,  senza giustificato motivo, entro il termine stabilito
dall'OGS, agli studi inerenti alle ricerche in programma.
    Il  provvedimento  di  decadenza di cui al precedente comma viene
adottato dal presidente dell'OGS.
    L'assegnatario  che, dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca in
programma, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed
ininterrottamente  per  l'intera  durata  della borsa, o che si renda
responsabile  di gravi o ripetute mancanze o che infine, dia prova di
non  possedere  sufficiente  attitudine  alla  ricerca,  puo'  essere
dichiarato   decaduto,  con  motivato  provvedimento  del  presidente
dell'OGS dall'ulteriore godimento della borsa.
    Il  provvedimento  di  decadenza di cui al precedente comma viene
adottato  dal  presidente  dell'OGS su segnalazione del direttore del
dipartimento.
    Il  godimento  della borsa di studio e' sospeso in via temporanea
nel  caso  che il suo titolare debba assolvere agli obblighi militari
di  leva  o  assentarsi  per gravidanza e puerpuerio, per malattia di
durata superiore ad un mese o per altro grave motivo.