Art. 8. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non facciano pervenire all'OGS entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione, dichiarazione di accettare la borsa stessa e coloro che, dopo averla accettata, non diano inizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'OGS, agli studi inerenti alle ricerche in programma. Il provvedimento di decadenza di cui al precedente comma viene adottato dal presidente dell'OGS. L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca in programma, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, puo' essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del presidente dell'OGS dall'ulteriore godimento della borsa. Il provvedimento di decadenza di cui al precedente comma viene adottato dal presidente dell'OGS su segnalazione del direttore del dipartimento. Il godimento della borsa di studio e' sospeso in via temporanea nel caso che il suo titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva o assentarsi per gravidanza e puerpuerio, per malattia di durata superiore ad un mese o per altro grave motivo.