Art. 5. I concorrenti saranno giudicati da una commissione nominata dal presidente dell'OGS. Ai fini del giudizio di merito la commissione terra' conto dei titoli, dei programmi di studio e di ricerca presentati dai candidati valutando sia l'attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica, sia la loro preparazione nel campo specifico degli studi che essi si propongono di compiere.