Art. 6. La commissione provvede in via preliminare a determinare il punteggio complessivo a propria disposizione per la valutazione dei titoli provvedendo a ripartire il medesimo punteggio complessivo tra le categorie di titoli che essa riterra' di individuare, curando di norma che il punteggio massimo di ogni categoria non abbia ad essere superiore ad 1/3 di quello complessivo. Al termine dei lavori, la commissione presentera' una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria. Sono compresi nella graduatoria, secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto coloro che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 7/10 o equivalente del totale dei punti di cui la commissione dispone. Il giudizio di merito della commissione e' insindacabile. Del risultato del concorso viene data notizia mediante affissione della graduatoria di cui al successivo art. 7 all'albo dell'ente.