Art. 4.

         Domande di ammissione - Modalita' di presentazione
                        Termine - Esclusioni

    1. Le  domande  di  ammissione  agli  esami,  redatte  secondo le
modalita'  stabilite  dal successivo art. 5 ed indirizzate al preside
dell'istituto tecnico sede d'esame, devono essere inviate al collegio
provinciale   dei   periti   agrari,   competente   ad  attestare  il
soddisfacimento  dei  requisiti di cui al precedente art. 2, entro il
termine   perentorio  di  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della
presente  ordinanza  nella  Gazzetta  Ufficiale  - 4a serie speciale,
unitamente ai documenti di rito.
    2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se, entro il
termine  indicato,  risultino spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure, in alternativa, presentate a mano al collegio
competente.
    3. Nella  prima  ipotesi  fa  fede il timbro dell'ufficio postale
accettante;  nella  seconda,  invece,  fa  fede la ricevuta che viene
rilasciata  agli  interessati  dai  collegi  stessi, redatta su carta
intestata,  recante  la  firma  dell'incaricato  alla ricezione delle
istanze e la data di presentazione.
    4. Non  sono  ammessi agli esami i candidati che abbiano prodotto
le  domande  con  i documenti oltre il termine di scadenza stabilito,
quale  ne  sia  la  causa,  e coloro i quali risultino sprovvisti dei
requisiti  prescritti  dal precedente art. 2. L'esclusione puo' avere
luogo  in  qualsiasi  momento, quando ne siano emersi i motivi, anche
durante lo svolgimento degli esami.