Art. 4. Domande di ammissione - Modalita' di presentazione Termine - Esclusioni 1. Le domande di ammissione agli esami, redatte secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 5 ed indirizzate al preside dell'istituto tecnico sede d'esame, devono essere inviate al collegio provinciale dei periti agrari, competente ad attestare il soddisfacimento dei requisiti di cui al precedente art. 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale, unitamente ai documenti di rito. 2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se, entro il termine indicato, risultino spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, in alternativa, presentate a mano al collegio competente. 3. Nella prima ipotesi fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante; nella seconda, invece, fa fede la ricevuta che viene rilasciata agli interessati dai collegi stessi, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze e la data di presentazione. 4. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano prodotto le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.