Art. 5.

                  Domande di ammissione - Contenuto

    1. Nella  domanda  di  ammissione  agli  esami,  redatta su carta
legale  e  corredata  della  documentazione  indicata  nel successivo
art. 6,  i  candidati,  consapevoli  della responsabilita' penale cui
possono  andare  incontro  in  caso di dichiarazioni mendaci (art. 26
legge  n. 15/1968)  e  del fatto che la non veridicita' del contenuto
della  dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (art. 11, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998), devono dichiarare:
      il cognome ed il nome;
      il luogo e la data di nascita;
      la  residenza anagrafica e l'indirizzo al quale si desidera che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
      di   aver   conseguito  il  diploma  di  istruzione  secondaria
superiore  di  perito  agrario,  con  indicazione: dell'istituto sede
d'esame;  dell'anno  scolastico di conseguimento; del voto riportato;
dell'istituto  che  ha rilasciato il diploma se diverso dall'istituto
sede  d'esame;  della  data del diploma; del numero ed anno di stampa
(se esistenti) dello stesso, apposti in calce a destra; della data di
consegna  e  del  numero del registro dei diplomi, apposti sul retro.
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia,   comunque,   in   possesso   dell'interessato,  precisare  tali
circostanze  ed  indicare  l'istituto  che  ha rilasciato il relativo
certificato,  se  posseduto,  con  gli  estremi  dello stesso (data e
numero di protocollo);
      di essere iscritti nel registro dei praticanti (con indicazione
del   collegio  provinciale),  nonche'  di  aver  svolto  la  pratica
professionale  ovvero  il  triennio  di  attivita'  tecnico  agricola
subordinata  previsti  dall'art. 10  della  legge  21 febbraio  1991,
n. 54,  alla  data  dell'11 ottobre  2000, giorno precedente l'inizio
delle prove d'esame;
      di  non  aver  prodotto,  per la sessione in corso ed a pena di
esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra  domanda  di
ammissione ad una diversa sede di esame.
    2. Non  e'  richiesto  che  la firma del candidato, da apporre in
calce   alla   domanda   unitamente   alla   data,  sia  autenticata;
l'interessato  perfeziona la propria domanda con nuova sottoscrizione
da  apporre,  in  sede  iniziale di esame, in presenza del presidente
della  commissione il quale, previa identificazione del candidato per
l'ammissione  alle  prove, da' conto di tale avvenuto adempimento con
apposita, contestuale annotazione datata e sottoscritta a latere.
    3.  I  candidati  in  situazione  di  handicap  devono,  ai sensi
dell'art. 20  della  legge  n. 104/1992,  indicare  nella domanda, in
relazione al proprio stato, quanto loro necessario per lo svolgimento
delle  prove  (ausili e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella
domanda,  con  autodichiarazione  ex art. 39 della legge n. 448/1998,
l'esistenza delle condizioni personali richieste.