Art. 5. Domande di ammissione - Contenuto 1. Nella domanda di ammissione agli esami, redatta su carta legale e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6, i candidati, consapevoli della responsabilita' penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 26 legge n. 15/1968) e del fatto che la non veridicita' del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 11, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998), devono dichiarare: il cognome ed il nome; il luogo e la data di nascita; la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami; di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario, con indicazione: dell'istituto sede d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato; dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso dall'istituto sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa (se esistenti) dello stesso, apposti in calce a destra; della data di consegna e del numero del registro dei diplomi, apposti sul retro. Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e numero di protocollo); di essere iscritti nel registro dei praticanti (con indicazione del collegio provinciale), nonche' di aver svolto la pratica professionale ovvero il triennio di attivita' tecnico agricola subordinata previsti dall'art. 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, alla data dell'11 ottobre 2000, giorno precedente l'inizio delle prove d'esame; di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame. 2. Non e' richiesto che la firma del candidato, da apporre in calce alla domanda unitamente alla data, sia autenticata; l'interessato perfeziona la propria domanda con nuova sottoscrizione da apporre, in sede iniziale di esame, in presenza del presidente della commissione il quale, previa identificazione del candidato per l'ammissione alle prove, da' conto di tale avvenuto adempimento con apposita, contestuale annotazione datata e sottoscritta a latere. 3. I candidati in situazione di handicap devono, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, indicare nella domanda, in relazione al proprio stato, quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (ausili e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella domanda, con autodichiarazione ex art. 39 della legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni personali richieste.