Art. 7. Adempimenti dei collegi dei periti agrari 1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i collegi dei periti agrari verificano la regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, predispongono gli elenchi dei candidati in possesso dei requisiti, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 6 del regolamento approvato con il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168. 2. Entro il 15 maggio 2000, i collegi provinciali dei periti agrari comunicano telegraficamente o via telefax al Ministero della pubblica istruzione il numero dei candidati che hanno prodotto regolare domanda di ammissione agli esami, al fine di consentire la definizione del numero delle commissioni giudicatrici. Detta comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda e viene effettuata, a cura dei medesimi collegi provinciali, anche al collegio nazionale dei periti agrari. 3. Alla comunicazione di cui trattasi gli stessi collegi fanno seguito, entro il 27 maggio 2000, con l'inoltro dell'elenco nominativo dei candidati per consentire al Ministero di provvedere all'assegnazione dei candidati medesimi alle commissioni giudicatrici. 4. Entro il 20 settembre 2000, i suddetti collegi provinciali provvedono alla consegna delle domande e delle relative documentazioni prodotte dai candidati ai presidi degli istituti tecnici ai quali sono indirizzate, o ai presidi di quegli istituti indicati dal Ministero della pubblica istruzione in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. 5. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da un elenco nominativo, sottoscritto dal presidente del collegio dei periti agrari, che attesti anche la regolarita' della loro presentazione. A ciascuna domanda i competenti collegi allegano, d'ufficio, la certificazione in carta libera, attestante l'iscrizione al registro dei praticanti e l'avvenuto compimento del biennio di pratica o, comunque, l'assolvimento delle condizioni stabilite dal comma 2 dell'art. 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, quali dichiarati dai candidati medesimi nelle domande, asseverato con certificazione contributiva. 6. Nel predetto elenco, per ciascun candidato, vengono indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Inoltre, soltanto per quei candidati che, come previsto dal precedente art. 5, comma 1, terminano il periodo di praticantato successivamente e, comunque, entro il giorno immediatamente precedente l'inizio delle prove d'esame, tale particolare circostanza deve essere sottolineata con la dicitura "Praticantato non ancora concluso", unitamente all'indicazione della prevista data di compimento. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire, entro e non oltre il decimo giorno dall'inizio degli esami, direttamente alla commissione esaminatrice, la comunicazione del compiuto o mancato completamento.