Art. 7.

              Adempimenti dei collegi dei periti agrari

    1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande,  i collegi dei periti agrari verificano la regolarita' delle
istanze  ricevute  ed  utilmente  prodotte e, compiuto ogni opportuno
accertamento  di  competenza, predispongono gli elenchi dei candidati
in  possesso  dei  requisiti,  ai  fini  degli  adempimenti  previsti
dall'art.  6  del  regolamento  approvato con il decreto ministeriale
16 marzo 1993, n. 168.
    2.  Entro  il  15 maggio  2000,  i collegi provinciali dei periti
agrari  comunicano  telegraficamente o via telefax al Ministero della
pubblica  istruzione  il  numero  dei  candidati  che  hanno prodotto
regolare  domanda  di ammissione agli esami, al fine di consentire la
definizione   del   numero   delle  commissioni  giudicatrici.  Detta
comunicazione  deve  essere  inoltrata anche nell'ipotesi che non sia
pervenuta  alcuna  domanda  e  viene  effettuata, a cura dei medesimi
collegi provinciali, anche al collegio nazionale dei periti agrari.
    3. Alla  comunicazione  di  cui trattasi gli stessi collegi fanno
seguito,   entro   il   27 maggio  2000,  con  l'inoltro  dell'elenco
nominativo  dei  candidati  per consentire al Ministero di provvedere
all'assegnazione    dei    candidati    medesimi   alle   commissioni
giudicatrici.
    4.  Entro  il  20 settembre  2000, i suddetti collegi provinciali
provvedono   alla   consegna   delle   domande   e   delle   relative
documentazioni  prodotte  dai  candidati  ai  presidi  degli istituti
tecnici  ai  quali  sono indirizzate, o ai presidi di quegli istituti
indicati  dal  Ministero della pubblica istruzione in caso di diversa
assegnazione  disposta  a norma del precedente art. 3, trattenendo ai
propri  atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami
di ciascun candidato.
    5. Le  domande,  corredate  della relativa documentazione, devono
essere   accompagnate  da  un  elenco  nominativo,  sottoscritto  dal
presidente  del  collegio  dei  periti  agrari,  che attesti anche la
regolarita' della loro presentazione. A ciascuna domanda i competenti
collegi  allegano,  d'ufficio,  la  certificazione  in  carta libera,
attestante  l'iscrizione  al  registro  dei  praticanti  e l'avvenuto
compimento  del  biennio di pratica o, comunque, l'assolvimento delle
condizioni stabilite dal comma 2 dell'art. 10 della legge 21 febbraio
1991,  n. 54,  quali dichiarati dai candidati medesimi nelle domande,
asseverato con certificazione contributiva.
    6.  Nel  predetto elenco, per ciascun candidato, vengono indicati
il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Inoltre, soltanto
per quei candidati che, come previsto dal precedente art. 5, comma 1,
terminano  il  periodo  di  praticantato successivamente e, comunque,
entro  il  giorno  immediatamente  precedente  l'inizio  delle  prove
d'esame, tale particolare circostanza deve essere sottolineata con la
dicitura    "Praticantato    non    ancora    concluso",   unitamente
all'indicazione  della  prevista data di compimento. Successivamente,
il  collegio avra' cura di far pervenire, entro e non oltre il decimo
giorno   dall'inizio   degli  esami,  direttamente  alla  commissione
esaminatrice, la comunicazione del compiuto o mancato completamento.