Art. 9. Prove di esame 1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso, alle rispettive sedi di esame nel giorno e nell'ora indicati, per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove d'esame sono indicati nell'allegato B. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema. 3. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.