Art. 9.

                           Prove di esame

    1. I  candidati  debbono  presentarsi,  senza  altro avviso, alle
rispettive  sedi  di  esame  nel  giorno  e nell'ora indicati, per lo
svolgimento  delle  prove  scritte  e/o  scritto-grafiche,  muniti di
valido documento di riconoscimento.
    2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche
ed  in  una  prova  orale.  Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegato B. Il tempo assegnato
ai   candidati   per   lo   svolgimento   delle   prove  scritte  e/o
scritto-grafiche viene indicato in calce al tema.
    3.  Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che  risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove  scritte  e/o  scritto-grafiche  sono  esclusi  dalla  relativa
sessione di esami.