Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    1. Alla  sessione  d'esami  sono ammessi i candidati, in possesso
del  diploma  di  maturita'  tecnica industriale conseguito presso un
istituto  statale  o  legalmente  riconosciuto,  che  completano, nel
settore  della  specializzazione relativa al diploma posseduto, entro
la  data  stabilita  dal  successivo  art.  5,  comma  1,  il periodo
triennale di attivita' tecnica subordinata, oppure quello biennale di
frequenza  di  una  scuola  superiore  diretta  a fini speciali, o di
formazione  e lavoro, o di praticantato, prescritti dall'art. 2 della
legge 2 febbraio 1990, n. 17.