Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati, in possesso del diploma di maturita' tecnica industriale conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, che completano, nel settore della specializzazione relativa al diploma posseduto, entro la data stabilita dal successivo art. 5, comma 1, il periodo triennale di attivita' tecnica subordinata, oppure quello biennale di frequenza di una scuola superiore diretta a fini speciali, o di formazione e lavoro, o di praticantato, prescritti dall'art. 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17.