Art. 3.

                            Sedi di esame

    1.  Sono  sedi di esame gli istituti tecnici industriali statali,
elencati  nell'allegato  A  alla  presente  ordinanza,  ubicati nelle
citta'  sedi  dei  collegi dei periti industriali (ad eccezione delle
sedi  di  Verres,  Verbania,  Mantova,  Imperia,  Urbino  e Tortoli',
individuate  per i collegi ubicati ad Aosta, Gravellona Toce, Bancole
di  Porto Mantovano, Ventimiglia, Pesaro e Nuoro che non sono sedi di
istituti tecnici industriali).
    2. I  candidati  devono indirizzare la domanda di ammissione agli
esami  all'istituto  tecnico  indicato  nel predetto allegato A, sito
nella  provincia  in  cui  ha sede il collegio dei periti industriali
competente  ad  attestare  il soddisfacimento di uno dei requisiti di
cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17.
    3. Poiche'  nella  provincia di Agrigento non risulta funzionante
alcun  istituto  tecnico industriale, i relativi candidati, in deroga
alla  disposizione  di  cui  sopra,  devono  indirizzare  le domande,
attraverso  il  collegio  provinciale di Agrigento, ad altro istituto
tecnico industriale statale della regione Sicilia.
    4. Qualora   in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino  rispettivamente  in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati  nell'art.  9  del  regolamento,  possono  essere costituite
commissioni  per candidati provenienti da diverse sedi di collegi dei
periti   industriali,  ubicate,  ove  necessario,  anche  in  regioni
diverse, o piu' commissioni operanti nella medesima localita'.
    5.   Qualora   gli   istituti   individuati  quali  sedi  d'esame
nell'allegato   A   dovessero  risultare  inutilizzabili  per  motivi
contingenti,  ovvero  per  ridefinizione  della rete scolastica e nel
caso  in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita'
ricettive   dell'istituto,   possono  essere  costituite  commissioni
ubicate,  ove  necessario,  anche  presso istituti non menzionati nel
detto allegato, della stessa o di altra provincia.
    6. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 4
e  5,  viene  dato  tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite  dei  collegi  provinciali  dei  periti  industriali presso i
quali,  secondo  quanto  disposto  dal  successivo art. 4, sono state
presentate le domande.