Art. 3. Sedi di esame 1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici industriali statali, elencati nell'allegato A alla presente ordinanza, ubicati nelle citta' sedi dei collegi dei periti industriali (ad eccezione delle sedi di Verres, Verbania, Mantova, Imperia, Urbino e Tortoli', individuate per i collegi ubicati ad Aosta, Gravellona Toce, Bancole di Porto Mantovano, Ventimiglia, Pesaro e Nuoro che non sono sedi di istituti tecnici industriali). 2. I candidati devono indirizzare la domanda di ammissione agli esami all'istituto tecnico indicato nel predetto allegato A, sito nella provincia in cui ha sede il collegio dei periti industriali competente ad attestare il soddisfacimento di uno dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17. 3. Poiche' nella provincia di Agrigento non risulta funzionante alcun istituto tecnico industriale, i relativi candidati, in deroga alla disposizione di cui sopra, devono indirizzare le domande, attraverso il collegio provinciale di Agrigento, ad altro istituto tecnico industriale statale della regione Sicilia. 4. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino rispettivamente in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di collegi dei periti industriali, ubicate, ove necessario, anche in regioni diverse, o piu' commissioni operanti nella medesima localita'. 5. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame nell'allegato A dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti non menzionati nel detto allegato, della stessa o di altra provincia. 6. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 4 e 5, viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei collegi provinciali dei periti industriali presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono state presentate le domande.