Art. 4.

         Domande di ammissione - Modalita' di presentazione
                        Termine - Esclusioni

    1.  Le  domande  di  ammissione  agli  esami,  redatte secondo le
modalita'  stabilite  dal successivo art. 5 ed indirizzate al preside
dell'istituto tecnico sede d'esame, devono essere inviate al collegio
dei  periti  industriali,  di  cui  al comma 2 del precedente art. 3,
entro  il  termine  perentorio  di  trenta giorni dalla pubblicazione
della   presente  ordinanza  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie
speciale, unitamente ai documenti di rito.
    2. Le  domande  si  considerano  prodotte in tempo utile, purche'
spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il
termine  indicato.  A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante.
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale
ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i
quali  risultino  sprovvisti  dei requisiti prescritti dal precedente
art. 2.
    4. L'esclusione  puo  avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.