Art. 4. Domande di ammissione - Modalita' di presentazione Termine - Esclusioni 1. Le domande di ammissione agli esami, redatte secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 5 ed indirizzate al preside dell'istituto tecnico sede d'esame, devono essere inviate al collegio dei periti industriali, di cui al comma 2 del precedente art. 3, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale, unitamente ai documenti di rito. 2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile, purche' spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. 3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. 4. L'esclusione puo avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.