Art. 5.

                  Domande di ammissione - Contenuto

    1. Nella  domanda  di  ammissione  agli  esami,  redatta su carta
legale  e  corredata  della  documentazione  indicata  nel successivo
art. 6,  i  candidati,  consapevoli  della responsabilita' penale cui
possono  andare  incontro  in  caso di dichiarazioni mendaci (art. 26
della  legge  n. 15/1968)  e  del  fatto  che  la non veridicita' del
contenuto  della  dichiarazione  comporta  la  decadenza dai benefici
eventualmente  conseguiti  (art.  11, comma 3, decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998), devono dichiarare:
      il cognome ed il nome;
      il luogo e la data di nascita;
      la  residenza anagrafica e l'indirizzo al quale si desidera che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
      di   aver   conseguito  il  diploma  di  istruzione  secondaria
superiore    di    perito   industriale,   con   indicazione:   della
specializzazione; dell'istituto sede d'esame; dell'anno scolastico di
conseguimento; del voto riportato; dell'istituto che ha rilasciato il
diploma  se  diverso  dall'istituto  sede  d'esame;  della  data  del
diploma;  del  numero  ed anno di stampa (se esistenti) dello stesso,
apposti  in  calce  a destra; della data di consegna e del numero del
registro  dei  diplomi, apposti sul retro. Nel caso in cui il diploma
non sia stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque. in possesso
dell'interessato,  precisare  tali circostanze ed indicare l'istituto
che  ha  rilasciato  il  relativo  certificato, se posseduto, con gli
estremi dello stesso (data e numero di protocollo);
      di essere iscritti nel registro dei praticanti (con indicazione
del  collegio  provinciale),  nonche' la pratica professionale svolta
alla  data  dell'11 ottobre  2000,  giorno  precedente l'inizio delle
prove  d'esame,  ovvero  la  scuola superiore diretta a fini speciali
presso   la  quale  e'  stato  conseguito  il  relativo  diploma  con
indicazione della specializzazione e della data del conseguimento;
      la   specializzazione   per   la   quale  intendono  conseguire
l'abilitazione all'esercizio della libera professione;
      di  non  aver  prodotto,  per la sessione in corso ed a pena di
esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra  domanda  di
ammissione ad una diversa sede di esame.
    2. Non  e'  richiesto  che  la firma del candidato, da apporre in
calce   alla   domanda   unitamente   alla   data,  sia  autenticata;
l'interessato  perfeziona la propria domanda con nuova sottoscrizione
da  apporre,  in  sede  iniziale di esame, in presenza del presidente
della  commissione il quale, previa identificazione del candidato per
l'ammissione  alle  prove, da' conto di tale avvenuto adempimento con
apposita, contestuale annotazione datata e sottoscritta a latere;
    3. I  candidati  in  situazione  di  handicap  devono,  ai  sensi
dell'art. 20  della  legge  n. 104/1992,  indicare  nella domanda, in
relazione al proprio stato, quanto loro necessario per lo svolgimento
delle  prove  (ausili e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella
domanda,  con  autodichiarazione  ex art. 39 della legge n. 448/1998,
l'esistenza delle condizioni personali richieste.