Art. 7.

           Adempimenti dei collegi dei periti industriali

    1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande,  i  collegi dei periti industriali verificano la regolarita'
delle  istanze  ricevute  ed  utilmente  prodotte  e,  compiuto  ogni
opportuno  accertamento  di  competenza,  predispongono  gli  elenchi
nominativi  dei  candidati  in  possesso dei requisiti, suddivisi per
specializzazioni,  ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 6 del
regolamento  approvato  con  il decreto ministeriale 9 dicembre 1991,
n. 445.
    2. Entro  il  15 maggio  2000,  i  collegi provinciali dei periti
industriali  comunicano  telegraficamente  o via telefax al Ministero
della  pubblica istruzione il numero dei candidati che hanno prodotto
regolare  domanda  di ammissione agli esami, al fine di consentire la
definizione   del   numero   delle  commissioni  giudicatrici.  Detta
comunicazione  deve  essere  inoltrata anche nell'ipotesi che non sia
pervenuta  alcuna  domanda  e  viene  effettuata, a cura dei medesimi
collegi   provinciali,   anche  al  consiglio  nazionale  dei  periti
industriali.
    3.  Alla suddetta comunicazione gli stessi collegi fanno seguito,
entro  il  27 maggio  2000,  con l'inoltro dell'elenco nominativo dei
candidati,   suddivisi   per  specializzazioni,  onde  consentire  al
Ministero  di provvedere all'assegnazione dei candidati medesimi alle
commissioni giudicatrici.
    4.  Entro  il  20 settembre  2000, i suddetti collegi provinciali
provvedono   alla   consegna   delle   domande   e   delle   relative
documentazioni  prodotte  dai  candidati  ai  presidi  degli istituti
tecnici  ai  quali  sono indirizzate, o ai presidi di quegli istituti
indicati  dal  Ministero della pubblica istruzione in caso di diversa
assegnazione  disposta  a norma del precedente art. 3, trattenendo ai
propri  atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami
di ciascun candidato.
    5. Le  domande,  corredate  della relativa documentazione, devono
essere   accompagnate  da  un  elenco  nominativo,  sottoscritto  dal
presidente  del  collegio  dei  periti  industriali,  che  attesti la
regolarita' della loro presentazione. A ciascuna domanda i competenti
collegi  allegano,  d'ufficio,  la  certificazione  in  carta  libera
attestante  l'iscrizione  al  registro  dei  praticanti  e l'avvenuto
compimento  del  biennio di pratica o, comunque, l'assolvimento delle
condizioni   stabilite   dal  terzo  comma  dell'art. 2  della  legge
2 febbraio 1990, n. 17, quali dichiarati dai candidati medesimi nelle
domande.
    6. Nel  predetto  elenco, per ciascun candidato, vengono indicati
il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Inoltre, soltanto
per quei candidati che, come previsto dal precedente art. 5, comma 1,
terminano  il  periodo  di  praticantato successivamente e, comunque,
entro  il  giorno  immediatamente  precedente  l'inizio  delle  prove
d'esame,  tale  particolare  circostanza  viene  sottolineata  con la
dicitura    "Praticantato    non    ancora    concluso",   unitamente
all'indicazione  della  prevista data di compimento. Successivamente,
il  collegio avra' cura di far pervenire, entro e non oltre il decimo
giorno   dall'inizio   degli  esami,  direttamente  alla  commissione
esaminatrice, la comunicazione del compiuto o mancato completamento.