Art. 9. Prove di esame 1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso, alle rispettive sedi di esame nel giorno e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove d'esame sono indicati nell'allegato B. 3. Non sono consentite prove suppletive e pertanto i candidati che risultino per qualsiasi motivo assenti anche ad una sola delle prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.