Art. 9.

                           Prove di esame

    1.  I  candidati  debbono  presentarsi,  senza altro avviso, alle
rispettive  sedi  di  esame  nel  giorno  e  nell'ora indicati per lo
svolgimento  delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido
documento di riconoscimento.
    2.  Gli  esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche
ed  in  una  prova  orale.  Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegato B.
    3.  Non  sono  consentite prove suppletive e pertanto i candidati
che  risultino  per  qualsiasi motivo assenti anche ad una sola delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
di esami.