Art. 3. Sedi di esame 1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici statali per geometri elencati nell'allegato A alla presente ordinanza, ubicati nelle citta' sedi dei collegi dei geometri (ad eccezione delle sedi di Feltre e di Cantu', individuate per le province di Belluno e Como i cui capoluoghi non sono sedi di istituti tecnici per geometri). 2. I candidati devono indirizzare la domanda di ammissione agli esami ad uno degli istituti tecnici di Stato indicati nel predetto allegato A situato nel comune sede di residenza o di svolgimento del praticantato. 3. Nel caso in cui il comune di residenza o di praticantato non risulti sede di esame, la domanda deve essere indirizzata sempre ad uno degli istituti elencati nell'allegato A ubicato nella stessa provincia di residenza o in quella di svolgimento del praticantato. 4. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino rispettivamente in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 10 del regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di collegi dei geometri o piu' commissioni operanti nella medesima localita'. 5. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame nell'allegato A dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nel detto allegato. 6. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 4. e 5. viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei collegi provinciali dei geometri presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono state presentate le domande.