Art. 3.

                            Sedi di esame

    1.  Sono  sedi di esame gli istituti tecnici statali per geometri
elencati  nell'allegato  A  alla  presente  ordinanza,  ubicati nelle
citta'  sedi  dei  collegi  dei  geometri (ad eccezione delle sedi di
Feltre  e  di Cantu', individuate per le province di Belluno e Como i
cui capoluoghi non sono sedi di istituti tecnici per geometri).
    2.  I  candidati devono indirizzare la domanda di ammissione agli
esami  ad  uno  degli istituti tecnici di Stato indicati nel predetto
allegato  A situato nel comune sede di residenza o di svolgimento del
praticantato.
    3.  Nel  caso in cui il comune di residenza o di praticantato non
risulti  sede  di esame, la domanda deve essere indirizzata sempre ad
uno  degli  istituti  elencati  nell'allegato  A ubicato nella stessa
provincia di residenza o in quella di svolgimento del praticantato.
    4.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino  rispettivamente  in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati  nell'art. 10  del  regolamento,  possono  essere costituite
commissioni  per candidati provenienti da diverse sedi di collegi dei
geometri o piu' commissioni operanti nella medesima localita'.
    5.   Qualora   gli   istituti   individuati  quali  sedi  d'esame
nell'allegato A   dovessero   risultare   inutilizzabili  per  motivi
contingenti,  ovvero  per  ridefinizione  della rete scolastica e nel
caso  in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita'
ricettive   dell'istituto,   possono  essere  costituite  commissioni
ubicate,  ove  necessario,  anche  presso istituti, della stessa o di
altra provincia, non menzionati nel detto allegato.
    6.  Degli  eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi
4.  e 5. viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite  dei collegi provinciali dei geometri presso i quali, secondo
quanto  disposto  dal  successivo  art. 4,  sono  state presentate le
domande.