Art. 4.

         Domande di ammissione - Modalita' di presentazione
                        Termine - Esclusioni

    1.  Le  domande  di  ammissione  agli  esami,  redatte secondo le
modalita'  stabilite  dal successivo art. 5 ed indirizzate al preside
dell'istituto tecnico prescelto con i criteri stabiliti dai commi 2 o
3  del  precedente  art. 3,  devono  essere  inviate  al collegio dei
geometri  situato  nella  provincia corrispondente alla sede di esami
prescelta   entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla
pubblicazione  della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4a
          serie speciale, unitamente ai documenti di rito.
    2.  Le  domande  si  considerano prodotte in tempo utile, purche'
spedite,  a  mezzo  raccomandata  con avviso di ricevimento, entro il
termine  indicato;  a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante.
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale
ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i
quali  risultino  sprovvisti  dei requisiti prescritti dal precedente
art. 2.
    4. L'esclusione avra' luogo in qualsiasi momento, quando ne siano
emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.