Art. 4. Domande di ammissione - Modalita' di presentazione Termine - Esclusioni 1. Le domande di ammissione agli esami, redatte secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 5 ed indirizzate al preside dell'istituto tecnico prescelto con i criteri stabiliti dai commi 2 o 3 del precedente art. 3, devono essere inviate al collegio dei geometri situato nella provincia corrispondente alla sede di esami prescelta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale, unitamente ai documenti di rito. 2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile, purche' spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. 3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. 4. L'esclusione avra' luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.