Art. 6.

               Domande di ammissione - Documentazione

    1.  Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame, i seguenti documenti:
      curriculum  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,
relativo   all'attivita'   professionale  svolta  ed  agli  eventuali
ulteriori  studi  compiuti  dopo  il  conseguimento  del  diploma  di
geometra;
      eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
      ricevute  dalle quali risulti l'avvenuto versamento della tassa
di  ammissione  agli  esami  dovuta  all'Erario  nella misura di lire
96.000 (art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri 21 dicembre 1990) e del contributo di lire 3.000 dovuto
all'istituto  tecnico  statale  sede  di  esame  a  norma della legge
8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni;
      elenco  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato, dei
documenti,  numerati  in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.

                               Art. 7.


                Adempimenti dei collegi dei geometri

    1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande,  i  collegi  dei  geometri  verificano  la regolarita' delle
istanze  ricevute  ed  utilmente  prodotte e, compiuto ogni opportuno
accertamento  di  competenza, predispongono gli elenchi dei candidati
in  possesso  dei  requisiti,  ai  fini  degli  adempimenti  previsti
dall'art.  7  del  regolamento  approvato  con i decreti ministeriali
15 marzo 1986 e 14 luglio 1987.
    2.  Entro  il  27 maggio 2000, i collegi provinciali dei geometri
comunicano telegraficamente o via telefax al Ministero della pubblica
istruzione  il  numero  dei  candidati  che  hanno  prodotto regolare
domanda   di   ammissione  agli  esami,  al  fine  di  consentire  la
definizione   del   numero   delle  commissioni  giudicatrici.  Detta
comunicazione  deve  essere  inoltrata anche nell'ipotesi che non sia
pervenuta  alcuna  domanda  e  viene  effettuata, a cura dei medesimi
collegi provinciali, anche al Consiglio nazionale dei geometri.
    3.  Alla  comunicazione  di cui trattasi gli stessi collegi fanno
seguito,   entro   il   15 giugno  2000,  con  l'inoltro  dell'elenco
nominativo  dei  candidati, per consentire al Ministero di provvedere
all'assegnazione dei candidati alle commissioni giudicatrici.
    4.  Entro  il 25 ottobre 2000, i collegi provvedono alla consegna
delle  domande e delle relative documentazioni prodotte dai candidati
ai  presidi  degli  istituti  tecnici ai quali sono indirizzate, o ai
presidi  di  quegli  istituti  indicati  dal Ministero della pubblica
istruzione  in  caso  di  diversa  assegnazione  disposta a norma del
precedente  art. 3,  trattenendo  ai  propri atti una fotocopia della
sola domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato.
    5.  Le  domande,  corredate dalla relativa documentazione, devono
essere   accompagnate  da  un  elenco  nominativo,  sottoscritto  dal
presidente   del   collegio   dei  geometri,  che  attesti  anche  la
regolarita' della loro presentazione. A ciascuna domanda i competenti
collegi  allegano,  d'ufficio,  la  certificazione  in  carta  libera
attestante  l'iscrizione  al  registro  dei  praticanti  e l'avvenuto
compimento  del  biennio di pratica o, comunque, l'assolvimento delle
condizioni  stabilite  dal  secondo  comma  dell'art. 2  della  legge
7 marzo  1985,  n. 75,  quali dichiarati dai candidati medesimi nelle
domande.
    6.  Nel  predetto elenco, per ciascun candidato, vengono indicati
il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Inoltre, soltanto
per quei candidati che, come previsto dal precedente art. 5, comma 1,
terminano  il  periodo  di  praticantato successivamente e, comunque,
entro  il  giorno  immediatamente  precedente  l'inizio  delle  prove
d'esame,  tale  particolare  circostanza  viene  sottolineata  con la
dicitura    "Praticantato    non    ancora    concluso",   unitamente
all'indicazione  della  prevista data di compimento. Successivamente,
il  Collegio avra' cura di far pervenire, entro e non oltre il decimo
giorno   dall'inizio   degli  esami,  direttamente  alla  commissione
esaminatrice, la comunicazione del compiuto o mancato completamento.