Art. 9.

                           Prove di esame

    1.  I  candidati  devono presentarsi, senza altro preavviso, alle
rispettive  sedi  di  esame  nel  giorno  e  nell'ora indicati per lo
svolgimento  delle prove scritto-grafiche, muniti di valido documento
di riconoscimento e degli attrezzi per il disegno.
    2.  Gli  esami  hanno  carattere specificatamente professionale e
consistono  in  due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli
argomenti  che  possono  formare  oggetto  delle  prove di esame sono
indicati nell'allegato B.
    3.  Non  sono  consentite prove suppletive e pertanto i candidati
che  risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.