Art. 9. Prove di esame 1. I candidati devono presentarsi, senza altro preavviso, alle rispettive sedi di esame nel giorno e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento e degli attrezzi per il disegno. 2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati nell'allegato B. 3. Non sono consentite prove suppletive e pertanto i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.