Art. 7. La graduatoria finale viene formulata sommando al punteggio conseguito in sede di valutazione dei titoli la votazione riportata nel colloquio. La graduatoria definitiva sara' affissa all'albo dell'Autorita' di bacino del fiume Po. A parita' di merito - con riferimento sia alla graduatoria derivante dalla valutazione dei titoli di ammissione, sia alla graduatoria finale - precedera' il candidato piu' giovane di eta' fatto salvo il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 33 del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Autorita' di bacino del fiume Po. La graduatoria avra' validita' biennale e sara' utilizzata per l'assunzione a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di cui alle disposizioni legislative citate all'art. 1 e, successivamente, potra' essere utilizzata per altre sopraggiunte esigenze dell'amministrazione, cui la stessa non possa far fronte con proprio personale dipendente.