Art. 7.
    La  graduatoria  finale  viene  formulata  sommando  al punteggio
conseguito  in  sede di valutazione dei titoli la votazione riportata
nel  colloquio.  La  graduatoria  definitiva  sara'  affissa all'albo
dell'Autorita' di bacino del fiume Po.
    A  parita'  di  merito  -  con  riferimento  sia alla graduatoria
derivante  dalla  valutazione  dei  titoli  di  ammissione,  sia alla
graduatoria  finale  -  precedera'  il candidato piu' giovane di eta'
fatto  salvo  il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 33
del  vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi dell'Autorita' di bacino del fiume Po.
    La  graduatoria  avra'  validita' biennale e sara' utilizzata per
l'assunzione a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di
cui    alle    disposizioni    legislative   citate   all'art. 1   e,
successivamente,  potra'  essere  utilizzata  per  altre sopraggiunte
esigenze dell'amministrazione, cui la stessa non possa far fronte con
proprio personale dipendente.