Art. 7.

                        Graduatoria di merito

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la Commissione esaminatrice
forma  la  graduatoria  di  merito,  sulla  base della somma dei voti
riportati nelle singole prove.
    Per  la  formazione della graduatoria finale saranno osservate, a
parita'  di  punteggio,  le  disposizioni  contenute  nell'art. 5, 4o
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, e
successive modificazioni ed integrazioni.
    A  tal  fine  i  candidati  che  intendano  far  valere titoli di
preferenza,  in  quanto appartenenti ad una o piu' categorie previste
dall'art. 5,  4o  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio  1957,  n. 3,  e successive modificazioni ed integrazioni,
dovranno  produrre  di  loro  iniziativa,  entro e non oltre quindici
giorni dalla data di superamento dell'ultima prova, una dichiarazione
che  attesti,  sotto  la  propria  responsabilita',  il  possesso dei
requisiti  gia'  indicati  nella  domanda.  La  firma  in  calce alla
dichiarazione  deve essere apposta innanzi all'impiegato addetto alla
sua  ricezione  ovvero  alla dichiarazione deve essere allegata copia
fotostatica  di  un  valido  documento  di riconoscimento. In caso di
dichiarazioni mendaci si applicano le disposizioni di cui all'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
    A parita' di merito, i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale per merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che  abbiano prestato servizio a qualunque titolo,
per  non  meno  di  un  anno continuativo nell'amministrazione che ha
indetto il concorso;
      18)  i  coniugati  e  non  coniugati con riguardo al numero dei
figli;
      19) gli invali ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  nelle  forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.
    Le dichiarazioni si considerano prodotte in tempo utile, anche se
spedite  a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non
oltre  il  termine  suindicato.  A  tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio  postale  accettante.  I candidati possono avvalersi dei
titoli  stessi  anche  se ne sono venuti in possesso dopo la scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
    La   graduatoria   finale   sara'   affissa   all'albo  ufficiale
dell'Universita'  degli  studi  del  Molise; di tale affissione sara'
data   notizia   mediante   avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.
    Dal  giorno  successivo  a quello del suddetto avviso decorrono i
termini per eventuali impugnative.