Art. 7. Graduatoria di merito Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, sulla base della somma dei voti riportati nelle singole prove. Per la formazione della graduatoria finale saranno osservate, a parita' di punteggio, le disposizioni contenute nell'art. 5, 4o comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine i candidati che intendano far valere titoli di preferenza, in quanto appartenenti ad una o piu' categorie previste dall'art. 5, 4o comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno produrre di loro iniziativa, entro e non oltre quindici giorni dalla data di superamento dell'ultima prova, una dichiarazione che attesti, sotto la propria responsabilita', il possesso dei requisiti gia' indicati nella domanda. La firma in calce alla dichiarazione deve essere apposta innanzi all'impiegato addetto alla sua ricezione ovvero alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. A parita' di merito, i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno continuativo nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli; 19) gli invali ed i mutilati civili; 20) militari volontari nelle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'. Le dichiarazioni si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne sono venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. La graduatoria finale sara' affissa all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi del Molise; di tale affissione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dal giorno successivo a quello del suddetto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.