Art. 8.

                       Assunzione in servizio

    Una  volta approvata la graduatoria, si procedera' all'assunzione
in  prova  del  relativo  vincitore  ed  all'immissione  in  servizio
mediante contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato.
    Il  candidato  dichiarato  vincitore del concorso sara' invitato,
entro  il  termine di trenta giorni dalla data della stipulazione del
contratto  di  lavoro  individuale,  a produrre i seguenti documenti,
fatta  salva  la facolta' di avvalersi dell'autocertificazione di cui
all'allegato C) al presente bando:
      1) estratto dell'atto di nascita;
      2)  certificato  comprovante  il  possesso  della  cittadinanza
italiana o di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea;
      3)  certificato  di godimento dei diritti politici; i cittadini
di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea devono presentare
il  certificato  del  godimento  dei  diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o provenienza;
      4)  certificato  del  casellario  giudiziale ovvero certificato
equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il  candidato straniero e' cittadino; i cittadini stranieri, oltre al
certificato   anzidetto,   devono  presentare  anche  il  certificato
generale del casellario giudiziale italiano;
      5)   originale   del   titolo  di  studio  prescritto  o  copia
autenticata  dello  di  esso  ovvero  il  documento  rilasciato dalla
competente  autorita'  scolastica in sostituzione dell'originale piu'
fotocopia della patente di guida;
      6)  copia  integrale  dello  stato  di servizio militare (per i
sottufficiali  o  militari  di truppa) o certificato di esito di leva
rilasciato  dal  comune di appartenenza (per gli aspiranti dichiarati
riformati o rivedibili). Coloro che sono stati esonerati dal prestare
servizio  militare  possono  esibire  dichiarazione  in tal senso del
distretto militare competente o copia del congedo illimitato;
      7)  certificato medico (non e' ammessa l'autocertificazione) in
data  recente  rilasciato  dalla  A.S.L.  o  da  un medico militare o
dall'ufficiale  sanitario  attestante  l'idoneita'  fisica e psichica
all'impiego.
    Qualora  il  candidato  sia  affetto  da qualche imperfezione, il
certificato  ne deve far menzione e indicare se l'imperfezione stessa
menomi l'attitudine al servizio.
    Nel  certificato  stesso  dovra'  essere  precisato  che e' stato
eseguito  l'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7
della legge 26 luglio 1956, n. 837. I candidati invalidi di guerra ed
assimilati  dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, 2o comma, della
legge  2 aprile  1968,  n. 482,  una  dichiarazione legalizzata di un
ufficiale  sanitario  comprovante  che  la  natura  ed  il  grado  di
invalidita' o mutilazione, non puo' essere di pregiudizio alla salute
ed  alla  incolumita'  dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli
impianti;
      8) firma autenticata su fotografia recente;
      9)  dichiarazione, in data recente, attestante di non ricoprire
altri  posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici
o  di aziende private o, comunque, di non fruire di reddito di lavoro
subordinato  e  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di
incompatibilita'  richiamate  dall'art. 50  del  decreto  legislativo
n. 29/1993;  in  caso  affermativo, il candidato dovra' dichiarare di
optare  per  il  nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le
eventuali  indicazioni  concernenti le cause di eventuale risoluzione
di  precedente  rapporto di pubblico impiego e deve essere rilasciata
anche se negativa.
    I  documenti  di  cui ai nn. 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere,
inoltre,  di  data  non anteriore a sei mesi rispetto alla data della
richiesta dell'Universita' degli studi del Molise.
    Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel  termine sopraindicato, i documenti di cui ai nn. 5), 6) e 8), la
dichiarazione di opzione nonche' copia dello stato matricolare e sono
esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  il  candidato  e'  cittadino  devono  essere  conformi  alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato stesso e devono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    Nel  caso  in  cui  il  vincitore  del  concorso  vuole avvalersi
dell'autocertificazione,   l'amministrazione,   ha   la  facolta'  di
verificare  la  veridicita'  e  la  autenticita'  delle  attestazioni
prodotte.   In   caso  di  dichiarazioni  mendaci,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
    Trascorsi   inutilmente   i  trenta  giorni,  e  fatta  salva  la
possibilita'  di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di
comprovato  impedimento,  non  si  da'  luogo  alla  stipulazione del
contratto,  ovvero  si  provvede,  per  i  rapporti  gia'  instaurati
all'immediata   risoluzione   dei   medesimi.   Comporta,   altresi',
l'immediata  risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione
in  servizio  nel  termine stabilito, salvo comprovati e giustificati
motivi di impedimento.