Art. 8. Assunzione in servizio Una volta approvata la graduatoria, si procedera' all'assunzione in prova del relativo vincitore ed all'immissione in servizio mediante contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato. Il candidato dichiarato vincitore del concorso sara' invitato, entro il termine di trenta giorni dalla data della stipulazione del contratto di lavoro individuale, a produrre i seguenti documenti, fatta salva la facolta' di avvalersi dell'autocertificazione di cui all'allegato C) al presente bando: 1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea; 3) certificato di godimento dei diritti politici; i cittadini di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea devono presentare il certificato del godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 4) certificato del casellario giudiziale ovvero certificato equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e' cittadino; i cittadini stranieri, oltre al certificato anzidetto, devono presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano; 5) originale del titolo di studio prescritto o copia autenticata dello di esso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica in sostituzione dell'originale piu' fotocopia della patente di guida; 6) copia integrale dello stato di servizio militare (per i sottufficiali o militari di truppa) o certificato di esito di leva rilasciato dal comune di appartenenza (per gli aspiranti dichiarati riformati o rivedibili). Coloro che sono stati esonerati dal prestare servizio militare possono esibire dichiarazione in tal senso del distretto militare competente o copia del congedo illimitato; 7) certificato medico (non e' ammessa l'autocertificazione) in data recente rilasciato dalla A.S.L. o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario attestante l'idoneita' fisica e psichica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve far menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 26 luglio 1956, n. 837. I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, 2o comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che la natura ed il grado di invalidita' o mutilazione, non puo' essere di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti; 8) firma autenticata su fotografia recente; 9) dichiarazione, in data recente, attestante di non ricoprire altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o, comunque, di non fruire di reddito di lavoro subordinato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993; in caso affermativo, il candidato dovra' dichiarare di optare per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa. I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data della richiesta dell'Universita' degli studi del Molise. Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare, nel termine sopraindicato, i documenti di cui ai nn. 5), 6) e 8), la dichiarazione di opzione nonche' copia dello stato matricolare e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui il candidato e' cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresi', essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Nel caso in cui il vincitore del concorso vuole avvalersi dell'autocertificazione, l'amministrazione, ha la facolta' di verificare la veridicita' e la autenticita' delle attestazioni prodotte. In caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Trascorsi inutilmente i trenta giorni, e fatta salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta, altresi', l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.